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Editoriali
Acqua in caraffa nei locali di ristorazione  Sezione Legislazione 12-07-2003
Acque in caraffa obbligo di etichettature 2002/13/CEE attuazione direttiva

Attuazione della direttiva 2000/13/CE e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stai membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 97 della Costituzione; Visto l'art. 27 della legge 1/03/ 2002, n.39 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità,
Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione del 26 novembre 2001 con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda la definizione di carne; … OMISSIS…
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 06.06.03. Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;                     
               EMANA il seguente decreto legislativo
Art. 1 Campo di applicazione 1. L'articolo 1, comma 1, dei decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente: “1. L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto. Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari 1. L'articolo 2 dei decreto legislativo 27 gennaio '1992, n. 109 è sostituito dal seguente: “
Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari. 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di attualmente dei prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.". …OMISSIS…
Art. 13 Prodotti sfusi 1.L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
Art. 16 I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; a) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; b) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; c) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici devono riportare la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o "acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica" 6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purchè in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. 7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore,devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.”


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